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Modulistica edilizia

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Modulistica edilizia


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A tutti

Descrizione

Modulistica edilizia

Come fare

  • Funzionamento dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) ex art.5 del D.P.R. 380/2001;
  • Informazioni ai cittadini relativamente all’intiera "materia edilizia";
  • Esame ed istruttoria dei progetti di Edilizia Privata;
  • Rilascio di Permessi di Costruire ex art.10 del D.P.R. 380/2001;
  • Rilascio di Permessi di Costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001;
  • Adempimenti relativi alle "Denunce di Inizio Attività - DIA" ex art.22 del D.P.R. 380/2001;
  • Adempimenti relativi alle "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività - SCIA" ex art. 23bis del D.P.R. 380/2001;
  • Adempimenti relativi alle "Comunicazioni di Inizio Attività Asseverate - CILA" e "Comunicazioni di Inizio Attività - CIL" ex art. 6 del D.P.R. 380/2001;
  • Adempimenti relativi alle istanze di Agibilità ex artt. 24-25 del DPR 380/2001;
  • Rilascio di "Autorizzazioni paesaggistiche" in regime ordinario e semplificato ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
  • Funzionamento della Postazione Decentrata di "Sportello Unico per le Attività Produttive" relativamente all’Edilizia Privata;
  • Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria relativamente alle pratiche di Edilizia Privata;
  • Adempimenti relativi alla "riscossione coattiva" di Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria, Contributo commisurato al costo di costruzione e "Monetizzazione aree";
  • Ingiunzioni di "sospensione dei lavori" e di "demolizione di lavori edilizi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
  • Predisposizione di "Ordinanze sindacali a tutela della incolumità dei cittadini" ex artt. 50 e 54- 2° comma del TUEL/D.Lgs 267/2000 e anche a seguito di segnalazione da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. TO 5;
  • Rilascio di certificati di destinazione urbanistica nonché di dichiarazioni, attestazioni e certificazioni relative a Permessi di Costruire rilasciate nonché a "Denuncie di inizio attività" presentate;
  • Informazioni all’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) riguardanti, in particolare, la destinazione urbanistica di terreni
  • www.comune.carignano.to.it/ita/ufficio_esploso.asp?id=17#collapse3" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" aria-expanded="true" aria-controls="collapse3">Note parere ASL8 "Nota" dello Sportello Unico per l’Edilizia datata 01/03/2005, prot.n.0003193- già trasmessa ai "Professionisti" operanti in Carignano ed avente per oggetto: "- NUOVE PROCEDURE relative al PARERE IGIENICO SANITARIO (di cui art. 5- 3° c.- lett. a- del D.P.R. 380/2001) da parte dell’A.S.L. 8 per rilascio del PERMESSO di COSTRUIRE"; con la seguente "modulistica":   Modello A-SCISP + Scheda A-SCISP; Modello B-SCISP + Scheda B-SCISP; Modello A-SPRESAL + Scheda A-SPRESAL; Modello B-SPRESAL + Scheda B-SPRESAL; Modello C-SPRESAL + Scheda C-SPRESAL;   elencata nella predetta "Nota" del 01/03/2005 "Nota" dello Sportello Unico per l’Edilizia datata 01/03/2005, prot.n.0003193- già trasmessa ai "Professionisti" operanti in Carignano ed avente per oggetto: "- NUOVE PROCEDURE relative al PARERE IGIENICO SANITARIO (di cui art. 5- 3° c.- lett. a- del D.P.R. 380/2001) da parte dell’A.S.L. 8 per rilascio del PERMESSO di COSTRUIRE"; con la seguente "modulistica":   Modello A-SCISP + Scheda A-SCISP; Modello B-SCISP + Scheda B-SCISP; Modello A-SPRESAL + Scheda A-SPRESAL; Modello B-SPRESAL + Scheda B-SPRESAL; Modello C-SPRESAL + Scheda C-SPRESAL;   elencata nella predetta "Nota" del 01/03/2005 www.comune.carignano.to.it/ita/ufficio_esploso.asp?id=17#collapse4" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" aria-expanded="true" aria-controls="collapse4">Presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività per il Superbonus

    Si comunica che dal 30/09/2021 sarà
    disponibile sulla piattaforma MUDE Piemonte il nuovo modello relativo alla
    CILA-Superbonus, come approvato in Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021. Giovedì 30/09/2021
    sarà pertanto effettuato un fermo servizio per consentire il rilascio in
    esercizio del nuovo modello MUDE CILA-S: il servizio sarà interrotto sia per i
    professionisti che per gli utenti della PA a partire dalle ore 14.00.
     

    Si comunica che dal 30/09/2021 sarà
    disponibile sulla piattaforma MUDE Piemonte il nuovo modello relativo alla
    CILA-Superbonus, come approvato in Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021. Giovedì 30/09/2021
    sarà pertanto effettuato un fermo servizio per consentire il rilascio in
    esercizio del nuovo modello MUDE CILA-S: il servizio sarà interrotto sia per i
    professionisti che per gli utenti della PA a partire dalle ore 14.00.
      www.comune.carignano.to.it/ita/ufficio_esploso.asp?id=17#collapse5" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" aria-expanded="true" aria-controls="collapse5">S.C.I.A. - Chi può presentare la segnalazione? La Scia puó essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore). La Scia puó essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore). www.comune.carignano.to.it/ita/ufficio_esploso.asp?id=17#collapse6" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" aria-expanded="true" aria-controls="collapse6">S.C.I.A. - Quale documentazione va presentata? Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;

    elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia;

    Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81;

    autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio;

    pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica);

    ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €;

    cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €);

    ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso. Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;

    elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia;

    Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81;

    autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio;

    pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica);

    ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €;

    cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €);

    ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso. www.comune.carignano.to.it/ita/ufficio_esploso.asp?id=17#collapse7" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" aria-expanded="true" aria-controls="collapse7">S.C.I.A. - Quali sono i tempi e i controlli? L'attività puó essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
    L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, puó effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
    In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione puó vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

    Trascorsi i 60 giorni, il Comune puó intervenire:
    - sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
    - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.

    In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività. L'attività puó essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
    L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, puó effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
    In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione puó vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

    Trascorsi i 60 giorni, il Comune puó intervenire:
    - sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
    - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.

    In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività. www.comune.carignano.to.it/ita/ufficio_esploso.asp?id=17#collapse8" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" aria-expanded="true" aria-controls="collapse8">S.C.I.A. - Quali sono le Normative di riferimento? Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

    DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

    Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19.

    DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47. Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

    DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

    Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19.

    DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47. www.comune.carignano.to.it/ita/ufficio_esploso.asp?id=17#collapse9" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" aria-expanded="true" aria-controls="collapse9">S.C.I.A. - Quando può essere presentata? La Scia puó essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

    Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione. La Scia puó essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

    Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione. www.comune.carignano.to.it/ita/ufficio_esploso.asp?id=17#collapse10" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" aria-expanded="true" aria-controls="collapse10">Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) - Di cosa si tratta? La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato.
    La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
    Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità.

    Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la Scia, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione.


    L'Amministrazione comunale nel termine di 60 giorni dalla presentazione, puó effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La SCIA, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78, ha modificato il testo dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241. La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato.
    La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
    Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità.

    Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la Scia, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione.


    L'Amministrazione comunale nel termine di 60 giorni dalla presentazione, puó effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La SCIA, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78, ha modificato il testo dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241.
 

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Urbanistica - Edilizia Privata (S.U.E.)
Indirizzo: Via Frichieri, 13 - Piano primo

Telefono:
011.96.98.471
Email:
ediliziaprivata@comune.carignano.to.it
Argomenti:Pagina aggiornata il 14/10/2024


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