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COVID19 - DPCM 22 marzo, Ordinanza Regionale, Chiarimenti e Ordinanza Ministero Interno e Ministero Salute

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Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 41 - 9 aprile 2020
Firmato il Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 41, che integra il Dpgr n. 39/2020 e prevede:
la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali dalle ore 13 di domenica 12 aprile sino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile;
nel rispetto dei propri orari d'apertura, restano escluse dal presente divieto le farmacie, le parafarmacie e tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari;
restano ammesse le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore del commercio e della normativa fiscale.
Leggi il testo integrale del Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 41 - 9 aprile 2020

Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 40 - 7 aprile 2020
L'ordinanza n.40 modifica il punto 14 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39, in particolare:
"che si raccomandi di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti. A seguito del rilevamento della temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C è previsto il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza".

Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 39 - 6 aprile 2020
La presente ordinanza sostituisce il Dpgr n. 36 del 3 aprile 2020 e proroga fino al 13 aprile le misure di contenimento al Coronavirus valide su tutto il territorio piemontese.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 1 aprile 2020
Firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 35 - 29 marzo 2020
All’interno delle attività di vendita di generi alimentari e alle altre attività commerciali non soggette a chiusura sarà possibile a partire da lunedì 30 marzo la vendita al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20). Lo stabilisce, in deroga al Decreto nazionale che vieta il commercio di questa tipologia di prodotti, l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Parallelamente le cartolibrerie e gli altri esercizi commerciali, che da Decreto devono mantenere i locali chiusi al pubblico, potranno proseguire la vendita di questi prodotti di cancelleria per corrispondenza con consegna a domicilio, come già avvenuto fino ad oggi. L’ordinanza firmata prevede anche che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori socio sanitari (OSS), membri della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento.


Riepilogo normativa:

In data 22.03 Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Si pubblicano inoltre le ultime ordinanze in materia di contrasto al Coronavirus emanate dal Presidente della Regione Piemonte e dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno.
A corredo del DPCM e dell'Ordinanza Regionale, la Regione Piemonte ha inoltre pubblicato i chiarimenti al fine di offrire una interpretazione il più possibile omogenea di quanto in essi disposto.
Risulta infine in costante aggiornamento la pagina delle domande frequenti -  FAQ - sulle misure adottate dal Governo (link in basso).

Decreto Presidente del Consiglio del Ministri del 22.03.2020
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 puó essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 
b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole ". E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;
c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto puó sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto puó sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Ordinanza Ministro Salute e Ministro Interno del 22.03.2020
E' stata adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno una nuova ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 - 21 marzo 2020
Una ulteriore stretta sulle misure necessarie a contrastare in modo decisivo il coronavirus è stata decisa in data 21 marzo dalla Regione Piemonte.
Il provvedimento prevede, tra le misure principali:
  • la stretta sui mercati, che saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all’utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;
  • l’accesso agli esercizi commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
  • la chiusura degli uffici pubblici e degli studi professionali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);
  • lo stop agli spostamenti verso le seconde case;
  • il divieto di sosta e assembramento davanti ai distributori automatici "h24";
  • il blocco delle slot machine e la disattivazione monitor e televisori da parte degli esercenti;
  • restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
  • dove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro;
  • viene disposto il fermo dell’attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;
  • il divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici.
La nuova ordinanza avrà efficacia in Piemonte fino al 3 aprile 2020.

I testi integrali della normativa di riferimento sono inoltre scaricabili alla pagina CORONAVIRUS - Tutti gli aggiornamenti nella sezione Normativa di Riferimento e Numeri Utili
Ordinanza M.I. e M. Salute del 22.3.2020
decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._34_-_21_marzo_2020
DPCM del 22.03.2020
DPCM del 22.03.2020 allegato 1
Chiarimenti della Regione Piemonte
decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._35_-_29_marzo_2020
decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_-_1_aprile_2020.pdf
decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._38_-_6_aprile_2020.pdf
decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._39_-_6_aprile_2020.pdf
decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._40_-_7_aprile_2020.pdf
decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._41_-_9_aprile_2020.pdf
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